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L'IMPIANTO DELLA LEGGE 104/92


La prima questione, è la dimensione della Legge 104/1992. Nei fatti, si tratta di una "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Come è noto, nell'ambito del DIRITTO, le leggi sono di carattere impositivo e si dividono in due branche:

  • La prima, riguarda la pura disciplina su un tema normato, ovvero, non rimanda ad altri Atti finalizzati a disciplinare aspetti particolari della legge;
  • La seconda, attinente alle Leggi Quadro, sono Leggi di principi fondamentali le quali, rinviano ad un Atto successivo (Decreto, Decreto Legislativo, Circolare, Regolamento ecc.), la specifica disciplina la quale, non può derogare dai principi fondamentali dettati nella Legge Quadro.

Nello specifico della legge 104/92, conta di 44 articoli i quali, (Art. 1 lettera A), "garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società".

Partendo dal principio enunciato dall'Art. 1 lettera A), la legge stabilisce i soggetti aventi diritto e precisa, al comma 3 dell'Art. 3, "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". In seguito, preciseremo meglio quanto disposto al comma 3 dell'Art. 3.

Il successivo Art. 5 disciplina i principi generali per i diritti della persona handicappata.

Gli articoli 6, 7 e 8 dispongono principi finalizzati alla cura e riabilitazione della persona handicappata.

L'Art. 11, dispone per il soggiorno all'estero per cure alla persona handicappata.

L'Art. 18 demanda alle Regioni la predisposizione dell'albo regionale finalizzato all'integrazione lavorativa delle persone handicappate.

L'Art. 19, individua i soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

L'Art. 28, dispone che i comuni assicurino appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate.

L'Artr. 31, integra la legge 5 agosto 1978, n. 457 (la legge per il piano decennale di edilizia economica e popolare. Tale legge, ancorché del 1978, è la legge di riferimento per ogni intervento in edilizia pubblica) disponendo una riserva dei finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale (non restituibili) destinati alle persone handicappate che vogliono acquistare un alloggio in edilizia convenzionata (è riconosciuta edilizia convenzionata quella per la quale, il costruttore e l'acquirente, sì impegnano, per 25 anni, a non vendere l'alloggio. Nel caso di vendita, di cederlo ai prezzi fissati dalla Regione).

L'art. 32, dispone le agevolazioni fiscali per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di persone portatrici di handicap.

Le altre agevolazioni, previste dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104 e delle quali si può beneficiare, ovviamente ricorrendo - caso per caso - alle condizioni personali richieste dalle disposizioni della legge medesima, compatibilmente, con gli impegni di spesa disposti dalle varie finanziarie, sono:

  • acquisto di autovettura con I.V.A. agevolata al 4%
  • acquisto di autovettura con detrazione dell'I.R.P.E.F. 19% sulla dichiarazione dei redditi
  • esenzione dal pagamento bollo auto (A.C.I. tel. 06-502681)
  • esenzione dall'imposta di trascrizione (P.R.A.)
  • esenzione I.C.I. (valida per il Comune di Roma, salvo altri, entro mese di marzo)
  • agevolazioni fiscali per l'eliminazione di barriere architettoniche (Roma - tel. 06-67106278; 06-67105788)
  • riduzione del costo dei biglietti ferroviari
  • tessera Metrebus a costo agevolato con accompagnatore gratis (ATAC tel. 800-431784; 06-46951)
  • buoni taxi (Comune di Roma)

Gli articoli sopra, appena accennati, sono solo alcuni dei complessivi 44 articoli, che, come già detto, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

L'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 104/92

In questa sede, invece, vogliamo affrontare i rapporti che devono intercorre tra portatore di handicap ed il soggetto che gli presta assistenza ed il sistema delle procedure, disposte per accedere ai benefici disciplinati dall'articolo 33.

Innanzi tutto, a favore del portatore di grave handicap (nella fattispecie, dell'ammalato oncologico), è possibile attivare iniziative di natura amministrativa, che sono di ausilio, oltre che di un risultato economico positivo. Queste iniziative, possono essere prese anche nei casi in cui il portatore di grave handicap non è o non è stato riconosciuto invalido civile.

Prima della Circolare dell'INPS, n. 90 del 23 maggio 2007.

Uno dei grandi problemi che sì incontrava, per avere l'autorizzazione a poter usufruire dei benefici dell'articolo 33 della legge 104/92 (i tre giorni di permesso retribuito) era quello di superare le restrizioni, che l'INPS, in questi ultimi anni, ha introdotto attraverso numerose Circolari applicative riguardanti i permessi retributivi ai lavorativi destinati ad assistere un portatore di grave handicap.
Non sempre, queste disposizioni, sono state interpretate in maniera chiara ed esplicita. Al contrario, alcune di queste interpretazioni, soprattutto quelle più restrittive, sono state oggetto di sentenze, pronunciate:

  • dal giudice ordinario;
  • dalla Suprema Corte di Cassazione;
  • dal Consiglio di Stato (giustizia amministrativa);
  • dalla Corte Costituzionale.

Con la Circolare n. 90 del 23 maggio 2007, alla luce di un orientamento della giurisprudenza definitivamente consolidato, l'INPS è stata costretta a prendere atto di alcune sentenze e pronunce e, di conseguenza, ha "riscritto" le indicazioni, precedentemente prese. Indicazioni, riguardanti aspetti assai rilevanti, per l'accesso ai permessi disposti con l'art. 33 ed ai benefici, più in generale, normati dalla L. 104/92.

I SOGGETTI CHE NE POSSONO BENEFICIARE.

Le disposizioni dell'articolo 33 della legge "104/92", accordano benefici alle persone, aventi un rapporto di lavoro dipendente, affinché possono accudire un portatore di handicap. Queste persone, devono avere, con il portatore di handicap, un rapporto di parentela entro il terzo grado. Alla presenza di questi due requisiti (lavoratore dipendente e rapporto di parentela), la persona designata dal portatore di handicap, potrà usufruire fino ad massimo di tre giorni di permesso retribuiti al mese.

Le persone, delegate ad accudire il portatore di grave handicap, possono essere conviventi o non conviventi con il portatore di grave handicap (a tale riguardo, sono importanti le precisazioni, poste al punto 4 della Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007), ma potranno accedere, al più volte citato articolo 33, solo se avranno i requisiti descritti nel capitolo precedente.

Non ricorrendo nessuno dei casi inibitori di cui alla Circolare I.N.P.S., la persona dedicata all'accompagnamento del portatore di handicap, dovrà presentare, al suo datore di lavoro, il nulla-osta rilasciato dalla sede territoriale dell'I.N.P.S., giacché, egli potrà avere i permessi retribuiti fino ad un massimo di tre giorni al mese.

LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI PORTATORE DI GRAVE HANDICAP

Il percorso, per avviare la procedura per il riconoscimento di portatore di grave handicap, inizia presso l'Azienda Sanitaria Locale di residenza. Presso questa struttura, sì può presentare, con modulo disponibile presso le A.S.L., la domanda per il riconoscimento di portatore di grave handicap.
La domanda testé enunciata, è diversa da quella prevista dalla legge n. 118 del 30/3/1971, per il riconoscimento di invalido civile.

Il riconoscimento, di portatore di grave handicap, si ottiene dopo l'accertamento, di una visita del medico legale, della struttura A.S.L. di residenza del richiedente, delle patologie dalle quali, deriva la gravità dell'handicap.

Alla visita del medico legale, è necessario portare la documentazione a riscontro delle cause dell'handicap (cartelle cliniche, certificati medici che attestano la malattia del paziente –meglio se questi certificati siano prodotti da medici operanti in una struttura sanitaria pubblica-, ecc.)
Accertato che, il paziente richiedente, ha menomazioni tali da essere riconosciuto "portatore di grave handicap", lo stesso medico legale che ha proceduto alla visita fiscale, redigerà un verbale, necessario per il proseguo dell'iter burocratico.

Entro pochissimi giorni dalla visita fiscale, al paziente richiedente, verrà rilasciato il verbale provvisorio contenete le determinazioni per la possibilità di fruizione della legge "104". Con questo documento, nell'attesa di ritirare la copia originale, è possibile avviare la procedura di riconoscimento all'Ufficio INPS di zona o al comune di appartenenza (nei piccoli comuni la procedura ancorché identica può risultare più veloce).

LA DOMANDA

Per quanto riguarda la domanda, per avere l'autorizzazione ad accedere ai tre giorni di permesso retribuito, è necessario recarsi alla struttura dell'INPS, territorialmente competente e prendere la modulistica per l'istanza di autorizzazione - sono tre moduli: due, in copia originale per la domanda ed uno, per la delega nel caso in cui, la domanda non venisse presentata direttamente dal portatore di handicap -.

E' indispensabile allegare, alla modulistica testé detta, il verbale del medico legale (anche in versione provvisoria).

Una volta che la documentazione sopra detta è stata debitamente compilata, prima di presentarla per l'autorizzazione, consigliamo di farne fotocopia insieme al verbale del medico legale. Dopo di ché, la documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio INPS di zona o al comune di appartenenza.

Il preposto al rilascio dell'attestato di autorizzazione, dopo aver preso visione della documentazione presentata, se non ci sono incongruenze con le disposizioni di legge, rilascerà, seduta stante, il nulla-osta a concedere i tre giorni di permesso retribuito.

Questo attestato, prima di inviarlo, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, al datore di lavoro del soggetto destinato a prestare assistenza al portatore di handicap, consigliamo di farne, almeno, una fotocopia.

LA RICHIESTA PER IL PERMESSO RETRIBUITO

Una volta accertato che il datore di lavoro ha ricevuto la raccomandata contenente l'attestato a poter usufruire dei tre giorni di permesso retribuito, il soggetto interessato, quando ritiene necessario il suo sostegno al portatore di handicap (assistenza) richiede, rispettando i tempi stabiliti nel Contratto Nazionale di Lavoro (di norma sono tre giorni), al datore di lavoro il permesso di assentarsi.

LA PRATICA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE

Riguardo, invece, dell'accertamento delle cause invalidanti e la possibilità di fruire delle disposizioni di cui alla legge 118 del 30 marzo 1971 (legge in favore degli invalidi civili) il portatore di handicap, deve presentare la domanda di accertamento delle condizioni invalidanti, alla sede dell'A.S.L. territorialmente competente. Nella domanda può essere richiesto l'accertamento al diritto dell'accompagno temporaneo, ovvero, per tutta la durata della scansione temporale di riconoscimento dell'invalidità (può essere per sempre o per vari anni).

Un'apposita commissione, questa volta composta da più componenti, convocherà il paziente per sottoporlo a visita fiscale.

L'esito della visita e le determinazioni alla quali è giunta la commissione esaminatrice, sono trasmesse alla commissione invalidi per l'esito finale il quale, sarà trasmesso al richiedente. Nel caso in cui il richiedente ha dubbi sull'esito della sua domanda, lo stesso esito potrà essere impugnato. In questo caso, è consigliabile rivolgersi o ad un legale di propria fiducia oppure, presso una delle sedi del Patronato.

Inoltre, nel caso in cui il portatore di handicap, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il ricevimento del verbale di riconoscimento di invalidità temporanea o permanente, ha avuto un peggioramento delle sua condizioni fisiche, può presentare la domanda di aggravamento. La procedura è la stessa illustrata nei commi precedenti.

Il portatore di handicap, ovvero l'invalido civile temporaneo e, a maggior ragione, quello permanente può richiede, agli uffici comunali competenti il contrassegno speciale per i portatori di handicap. Con detto contrassegno il quale, non è rilasciato alla vettura ma bensì al portatore di handicap (la segnalazione della targa o targhe, e solo per evitare che eventuali infrazioni, elevate solo attraverso l'identificazione della targa non sono portate a compimento).

Per ottenere il contrassegno di cui sopra (per Roma, con richiesta separata sì può ottenere anche per circolare nelle zone "ZTL" . Uguale dicasi per tutti i comuni i quali, hanno le Zone a Traffico Limitato), occorre munirsi di certificato rilasciato da un medico, specialistico della patologia del portatore di handicap, di una struttura pubblica. Con questo certificato medico, di validità non superiore ai tre mesi, il richiedente lo deve presentare al medico legale della A.S.L. di competenza e, in ogni modo, alla ASL competente, insieme a tutta la documentazione, in fotocopia, accertante l'invalidità.

Per quanto riguarda il rilascio del contrassegno varia da comune a comune, in ogni modo, la domanda deve essere presentata, al municipio di residenza. Per quanto riguarda i residenti nel comune di Roma, questi, oltre al municipio di appartenenza (ex Circoscrizioni) possono presentare la richiesta presso la sede dell'ATAC (per Roma, la gestione dei contrassegni è affidata all'ATAC) di Viale Ostiense 131L.
L'amministrazione che riceverà la domanda/richiesta del contrassegno, ovviamente corredata dal parere del medico legale dell'A.S.L di competenza, rilascerà, immediatamente, un contrassegno provvisorio il quale, avrà la durata di trenta giorni. In questi trenta giorni, l'interessato, attraverso una raccomandata (la raccomandata avrà la dizione: atti giudiziari poiché il contrassegno è un atto giudiziario) riceverà presso il suo domicilio il contrassegno.

Infine, i malati oncologici, sottoposti a chemioterapia, con un certificato del medico della struttura ove è somministrata la terapia possono avere, per tutto il periodo della terapia, lo speciale contrassegno di portatori di handicap.

La procedura, per avere il contrassegno, e la stessa sopra descritta.

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